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è consentita la partecipazione alla gara agli operatori economici in possesso della cat. 8 Anga (intermediazione) in luogo della cat.4 Anga (trasporto), al fine del coordinamento delle varie attività di trasposto (primo miglio/ intermedio/ultimo miglio), senza che ciò costituisca necessariamente subappalto ai sensi dell’art. 105, comma 2, ccp?“
Domanda del: 15/07/2019 aggiornata il 15/07/2019 -
Secondo, la circolare dell'albo gestori ambientali prot. 841/albo/press del 06/07/2011, l'intermediario è l'impresa che "dispone il recupero o lo smaltimento del rifiuto per conto terzi" e non le operazione di raccolta e trasporto dei rifiuti stessi. Tuttavia ai sensi del DLGS 103/92 (allegato 1 tabella A) quando il trasporto implica una perplessità operativa tale da rendere necessaria la figura dello spedizioniere, quale coordinatore dei vari vettori, l’intermediario può agire anche sulla sola attività di trasporto. Pertanto, si ritiene che nel caso del trasporto fuori Nazione di cui ai lotti 3 e 4 sia consentita la partecipazione degli operatori economici in possesso della categoria 8 in luogo di quelli previsti dalla categoria 4 Anga, in quanto occorre coordinare i vari vettori (primo miglio/intermedio/ultimo miglio). Viceversa in caso di un semplice trasporto entro i confini nazionali di cui ai lotti 1e 2, non essendoci necessità di alcun coordinamento non è consentita la partecipazione ai concorrenti in possesso della suddetta categoria 8, in nessun caso nemmeno come subappaltatori.